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Art. 14 –  I MEZZI FINANZIARI

La CD trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi sociali da:

  • quote associative e altri contributi richiesti ai soci in relazione alle necessità e al funzionamento della “CD”;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  • contributi da parte di privati, dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e di Organismi internazionali;
  • erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • rimborsi da manifestazioni di qualunque genere, effettuate dalla “CD”;
  • rendite di beni mobili e immobili pervenuti alla “CD”. a qualunque titolo;
  • proventi da convenzioni con privati, Enti pubblici o privati in attuazione degli scopi sociali;
  • attrezzature, strumenti e materiali vari non deperibili acquistati con i fondi della “CD”

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della “CD” salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La “CD”, tramite il suo Tesoriere, può accendere conti bancari e postali per la gestione delle entrate e delle uscite.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della “CD” sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/96 n.662, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che deciderà a maggioranza di voto.
Il bilancio comprende l’esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto da presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.