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ART. 12 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore è costituito da un socio effettivo e da un supplente eletti dall’assemblea dei soci. Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile. Il Revisore e il suo supplente non possono assumere contemporaneamente la carica di Tesoriere.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo socio che faccia motivata richiesta per iscritto. Il Revisore riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta da allegare al bilancio consuntivo.

ART. 13 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.